Criteri di assegnazione
Assegnazione di contratti a cooperative sociali di tipo B
L’articolo 5 della legge 381/91 prevede che gli enti pubblici, compresi quelli che esercitano un’attività economica e le società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria, possano stipulare accordi con cooperative sociali per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, a condizione che tali accordi creino pari opportunità di lavoro per le persone socialmente svantaggiate.
Ordini riservati
Contratti riservati alle cooperative sociali di tipo B
L’amministrazione provinciale, le società da essa controllate e gli enti provinciali devono destinare alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, una quota pari ad almeno il 2% del valore delle forniture annuali di beni e servizi per un importo inferiore alla soglia UE.
Cosa si intende per appalto al di sotto delle soglie UE?
L’aggiudicazione di appalti al di sotto delle soglie UE riguarda tutti gli appalti il cui importo dell’offerta (per servizi, lavori e/o forniture) è inferiore alle soglie UE, che sono fissate in base al settore e al tipo di appalto.
Le soglie UE vengono aggiornate ogni due anni dall’Unione Europea.
La delibera della Giunta provinciale n. 1541/2012 stabilisce le categorie di beni e servizi che risultano particolarmente idonee ad essere acquistate dalle cooperative sociali di tipo B.
La direttiva applicativa per l’assegnazione di forniture di beni e servizi alle cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e clausole sociali (sezione 10 della legge provinciale del 17.12.2015 n. 16, nella versione vigente) è stata definita con delibera della Giunta provinciale del 15 novembre 2016 n. 1227.
Di seguito i link alle disposizioni giuridiche:
Le clausole sociali
La legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni in materia di appalti pubblici” relativa all’attuazione della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, introduce all’art. 22 introduce le cosiddette “clausole sociali” al fine di promuovere il perseguimento degli obiettivi comuni di rilevanza sociale, tutela dell’ambiente e protezione del lavoro.
L’articolo 59, comma 4, della suddetta legge prevede appalti riservati alle cooperative sociali.
Cosa sono le clausole sociali?
La clausola sociale prevede che in determinati bandi di gara e concorsi possano essere inserite clausole speciali volte a promuovere la sicurezza del posto di lavoro del personale impiegato, prevedendo che l’aggiudicatario applichi i contratti collettivi di lavoro del settore.
Al fine di proteggere i posti di lavoro, tali clausole obbligano l’aggiudicatario a riassumere i lavoratori che erano impiegati dalla precedente impresa che svolgeva la stessa attività nell’ambito di un contratto o di una concessione.
Di seguito i link alle disposizioni legali:
Appalto di forniture e servizi a cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e clausole sociali
Revisione della direttiva relativa all’appalto di forniture e servizi a cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e clausole sociali
Assegnazione diretta a cooperative sociali
La delibera regionale n. 31 del 17/01/2023 definisce le linee guida per l’aggiudicazione diretta di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro, di appalti di servizi di architettura e ingegneria di importo fino a 40.000 euro e di appalti di servizi sociali e di altro tipo ai sensi della sezione X della L.G. n. 16/2015 nella versione vigente fino a 40.000 euro.
Nella pagina seguente è possibile trovare un vademecum, le linee guida applicative e i documenti scaricabili per l’aggiudicazione diretta di forniture o servizi di importo inferiore a 150.000 euro a cooperative sociali: